Conciliazioni e risoluzione delle controversie

Di seguito sono indicate le modalità e i canali disponibili per avviare una procedura di conciliazione, in base alla tipologia di servizio:

Controversie relative alla fornitura di energia elettrica e gas

Per la risoluzione di controversie relative al proprio contratto di fornitura, i clienti possono usufruire di strumenti di risoluzione extragiudiziale definiti Alternative Dispute Resolution (ADR).

Il tentativo di risoluzione extragiudiziale delle controversie è condizione di procedibilità per l'accesso alla giustizia ordinaria e l'eventuale accordo costituisce titolo esecutivo (cioè può essere fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti).

Con Delibera 209/2016/E/com s.m.i. e a partire dal 1° gennaio 2017, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“ARERA” o “Autorità”) – già Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) – ha introdotto il tentativo obbligatorio della procedura ADR di conciliazione per le controversie tra Clienti finali di energia elettrica alimentati in bassa e/o media tensione, Clienti finali di gas alimentati in bassa pressione, utenze condominiali, Prosumer o Utenti finali e Operatori o Gestori (come definiti nella Delibera sopra citata).

​La conciliazione ARERA è una procedura gratuita, semplice e veloce che si svolge in modalità telematica e prevede l'intervento di un conciliatore, soggetto terzo e imparziale appositamente formato in materia di mediazione e di regolazione di settore, che aiuta le parti a trovare un accordo senza ricorrere alle vie giudiziarie.

Il Cliente che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione al Servizio di Conciliazione seguendo le istruzioni riportate al sito https://www.sportelloperilconsumatore.it/risoluzione-controversie/servizio-conciliazione-gen, dopo aver inviato un reclamo al proprio Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o non abbia risposto nel termine di 40 (quaranta) giorni dall’invio del reclamo.

In alternativa al Servizio di Conciliazione ARERA, i Clienti o Utenti finali possono usufruire:

  • delle procedure previste da altri organismi ADR iscritti nell’elenco aggiornato e pubblicato sul sito web dell’Autorità https://www.arera.it/consumatori/conciliazione/adr-e-odr (seguendo le indicazioni delineate dai singoli organismi SDR);
  • delle procedure istituite presso le commissioni arbitrali e conciliative delle Camere di commercio (seguendo le indicazioni delineate dalle singole Camere di commercio).

Di seguito, il sito dove trovare le informazioni utili per l’avvio della procedura di conciliazione ARERA: https://www.arera.it/consumatori/conciliazione.

Per maggiori informazioni è possibile utilizzare i contatti riportati al sito dello Sportello del Consumatore: https://www.sportelloperilconsumatore.it/contatti.

Contestazioni legate ai servizi di telefonia mobile

Per la risoluzione di controversie relative al proprio contratto di telefonia mobile, i clienti possono usufruire di strumenti di risoluzione extragiudiziale definiti Alternative Dispute Resolution (ADR).

Il tentativo di risoluzione extragiudiziale delle controversie è condizione di procedibilità per l'accesso alla giustizia ordinaria.

Ai sensi della Delibera AGCOM 203/18/CONS, prima di adire l’autorità giudiziaria, il cliente dovrà promuovere gratuitamente il tentativo di conciliazione presso il Co.Re.Com. territorialmente competente (elenco e indirizzi disponibili qui), tramite la piattaforma ConciliaWeb. Alternativamente, il cliente può esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione anche (a) presso le Camere di conciliazione istituite presso le Camere di Commercio, Industria e Artigianato (CC.I.AA.) aderenti al protocollo d’intesa stipulato tra l’AGCOM e Unioncamere iscritte nell’elenco di cui alla Delibera AGCOM n. 661/15/CONS (maggiori informazioni sono disponibili qui); oppure (b) mediante gli organismi di negoziazione paritetica che prevedono la partecipazione delle Associazioni di consumatori, iscritti nell’elenco di cui alla Delibera AGCOM n. 661/15/ CONS; oppure (c) presso gli organismi ADR iscritti nell’elenco di cui alla Delibera AGCOM n. 661/15/CONS.