Come stabilito dalla Tabella A del D.P.R 26 ottobre 1972, n.633, nella parte III, n.103, per la fornitura di energia elettrica, è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA al 10% per:
- energia elettrica per uso domestico;
- energia elettrica per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
- energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
- energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
La mesima agevolazione è applicata, ai sensi della Circolare Ministeriale 7 aprile 1999, n.82/E, ai soggetti che utilizzano energia elettrica esclusivamente per usi identificati dalla normativa fiscale come domestici, relativi al fabbisogno delle strutture residenziali/abitative a carattere familiare o collettivo in ambienti quali condomini, caserme, scuole, asili, case di riposo, conventi, orfanotrofi, brefotrofi, carceri mandamentali, eccetera, che ospitano collettività.
Nella recente risposta ad interpello n. 142 del 3 marzo 2021 l'Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che l'aliquota IVA al 10% si applica anche alla fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni di condomini composti esclusivamente da unità immobiliari residenziali. L'accesso all'agevolazione è subordinato al rilascio di apposita dichiarazione attestante il sussistere dei requisito di legge da parte dell'Amministratore di condominio.
È prevista la non imponibilità IVA per le forniture di energia elettrica destinate a:
- esportatori abituali
- sedi e rappresentanti diplomatici e consolari
- organizzazioni internazionali
- forze armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (NATO)
- forniture dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Per quanto riguarda la fornitura di gas, l'aliquota IVA al 10% si applica a:
- esportatori abituali
- sedi e rappresentanti diplomatici e consolari
- organizzazioni internazionali
- forze armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (NATO)
- forniture dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Per quanto riguarda la fornitura di gas, l'aliquota IVA al 10% si applica a:
- gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
- gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica;
- somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui.
La non imponibilità IVA per le forniture gas è prevista, infine, per: - sedi e rappresentanti diplomatici e consolari
- organizzazioni internazionali
- forze armate di stati aderenti al trattato del Nord-Atlantico (NATO)
- forniture dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Nell'ambito delle misure poste in essere per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, è stata prevista una riduzione delle aliquote IVA per il servizio di fornitura del gas naturale. In particolare, l’articolo 2 del Decreto Legge 27 settembre 2021, n.130, prevede che le somministrazioni di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, siano assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento".